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Giorgia Miotto, 21-05-2018

L’art. 8 del D.P.R. 74/2013 prevede che sia effettuato il controllo di efficienza energetica in occasione degli interventi di controllo e manutenzione: su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10kW; sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12kW o con 5 ton di CO2 equivalente o con 10 ton di CO2 equivalente. Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto in duplice copia (RCEE). Una copia è rilasciata al Responsabile dell’impianto che la conserverà nel libretto di climatizzazione, una copia è trasmessa a cura del manutentore agli Enti competenti in via telematica, al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto nazionale (CIRCE). La periodicità dei controlli di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale è stabilita dal D.P.R. 74/2013 Allegato A.