È stata approvata una nuova disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati, che prevede un inasprimento delle multe sia per le ditte operanti nel settore che per i proprietari degli impianti. Le nuove sanzioni avranno effetto solo dopo l’inserimento in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo, per la sua ufficiale attuazione. Gli f-gas sono inodori, incolori, non tossici e quindi apparentemente innocui, ma una volta rilasciati intaccano lo strato di ozono e contribuiscono all’effetto serra. Vengono utilizzati principalmente in climatizzatori e frigoriferi.
Essendo altamente inquinanti, devono essere trattati sono da aziende certificate, che hanno sostenuto un corso di formazione e hanno ottenuto il patentino abilitante. L’articolo 13 del DPR 43/2012 istituisce presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate all’utilizzo dei gas fluorurati. Clima-express.com è attenta all’inquinamento ambientale ed è ditta certificata e idonea al trattamento degli f-gas.
Il testo della nuova normativa prevede, tra l’altro, sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in materia di prevenzione delle emissioni e di sistemi di rilevamento delle perdite, nonché, in alcuni casi, pene detentive per la violazione degli obblighi previsti. L’erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Decreto saranno esercitate dal Ministero dell’Ambiente che si avvarrà del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale (CCTA), dell’ISPRA e delle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA).
Qui di seguito le informazioni relative alle sanzioni, come da Atto di Governo nr. 107 del 30 settembre 2019 Senato della Repubblica. È importante sottolineare che la normativa si riferisce all’ “Operatore” intendendo il responsabile dell’impianto, ovvero il proprietario in caso di abitazione privata o l’inquilino in caso di affitto. Il responsabile quindi, in fase di acquisto, installazione, manutenzione e smantellamento di climatizzatori e frigoriferi, deve rivolgersi a ditte qualificate in possesso della certificazione F-gas in corso di validità, altrimenti corre il rischio di essere multato con una sanzione minima di 5.000 euro. Vediamo dunque i punti della nuova normativa:
- Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro per l’Operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurato a effetto serra e che in caso di rilevamento di perdite di F-gas, non effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall’accertamento della perdita stessa;
- Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro per l’Operatore che entro un mese dall’avvenuta riparazione dell’apparecchiatura soggetta a controlli delle perdite, non effettua, avvalendosi di persone fisiche in possesso del pertinente certificato, la verifica dell’efficacia della riparazione eseguita;
- Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro per l’Operatore per violazione degli obblighi in materia di sistema di rilevamento delle perdite (art. 5 Regolamento (UE) n. 517/2014;
- Sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro per chi rilascia intenzionalmente in atmosfera gas fluorurati a effetto serra se il rilascio non è necessaria conseguenza tecnica dell’uso consentito;
- Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro per la violazione degli obblighi in materia di controllo delle perdite di F-gas secondo le scadenze e le modalità previste dall’art. 4 del Regolamento (UE) nr. 517/2014; Tale disposizione si applica agli Operatori delle apparecchiature definite dal Regolamento (UE) n.517/2014;
- Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 15.000 euro in caso di mancato inserimento nella Banca Dati FGAS delle informazioni citate nel termine di trenta giorni dalla data dell’intervento (art. 16 comma 8 DPR 146/2018);
- Sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 a 100.000 euro per l’impresa che non provveda al recupero degli eventuali gas residui al fine di garantire il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione dei gas fluorurati a effetto serra;
- Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro per le persone fisiche che svolgono le attività di cui all’art. 10 del Regolamento (UE) m. 517/2014 senza essere in possesso del pertinente certificato/attestato;
- Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro per le imprese che svolgono le attività di cui all’art. 10 del Regolamento (UE) m. 517/2014 senza essere in possesso del pertinente certificato;
- Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 50.000 euro per le imprese che forniscono gas fluorurati ad effetto serra a imprese sprovviste di certificato/attestato;
- Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro per violazione degli obblighi in materia di recupero dei gas fluorurati da parte di persone fisiche non in possesso del necessario certificato;
- Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 50.000 euro per le imprese che forniscono apparecchiature senza l’acquisizione della dichiarazione dell’acquirente relativa all’installazione;
- Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro per le imprese fornitrici di gas fluorurati a effetto serra che non inseriscono nella banca dati i numeri dei certificati delle imprese acquirenti;
- Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro e per le imprese fornitrici di apparecchiature non ermetiche contenenti gas fluorurati a effetto serra che non comunicano nella banca dati le informazioni riguardanti: tipologia di apparecchiatura, numero e data fattura o scontrino di vendita, anagrafica dell’acquirente, dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata a norma.